Sez. 1, Sentenza n. 4255 del 14/05/1997 (Rv. 504322 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Tributi - Indennità di mora maturata successivamente alla dichiarazione di fallimento - Ammissibilità al passivo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nel regime dell'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l'indennità di mora (soppressa a far tempo dal 1 gennaio 1990 e sostituita con gli interessi semestrali di mora, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.P.R. 20 gennaio 1988, n. 43) ragguagliata al fatto oggettivo dell'omesso pagamento nel termine, con due tassi unici e forfettari non ragguagliati alla durata del ritardo nella soddisfazione, del credito di imposta, costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso, che fa carico all'obbligato per una causa oggettiva indipendentemente da ogni soggettiva valutazione del comportamento dell'obbligato e da ogni possibilità di indagine sull'imputabilità dell'inadempimento, con la conseguente ammissibilità al passivo fallimentare del credito per la suddetta indennità di mora, maturata successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 20/01/1988 num. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)