Sez. 3, Sentenza n. 9448 del 10/08/1992 (Rv. 478501 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Superamento del limite di reddito da parte dell'assegnatario - Continuazione del rapporto come locazione su domanda dell'interessato - Pagamento dell'equo canone - Obbligo dell'assegnatario - Conduttore.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca
In tema di edilizia economica e popolare, nel caso in cui l'assegnatario, avendo superato il limite di reddito, abbia chiesto, per evitare la revoca dell'assegnazione, di continuare ad occupare l'abitazione a titolo di locazione ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (espressamente richiamati dall'art. 22 D.L. 15 dicembre 1979 n. 629 convertito, con modifiche, dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1980 n. 25), l'assegnatario-conduttore è tenuto al pagamento del canone nella misura prevista dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 rimanendo la locazione soggetta alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani per espressa disposizione dell'ultimo comma del citato articolo 22 della legge n. 513, non abrogato dall'art. 26 lett. b) della legge sull'equo canone.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 629 art. 22, Legge 15/02/1980 num. 25 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)