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Sez. 1, Sentenza n. 8831 del 09/10/1996 (Rv. 500015 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Rapporto privatistico di assegnazione di alloggio di e.r.p. gestito dall'I.A.C.P. - Normativa applicabile - Canone sociale - Legge sull'equo canone - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500015-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

Il rapporto privatistico di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (gestito dall'I.A.C.P.) trova la sua principale regolamentazione nelle leggi nazionali n. 1035 del 1972 e n. 513 del 1977 ed in quella regionale (nella specie, la legge Regione Veneto n. 60 del 1984) emanata, in attuazione dell'art. 22 della citata legge n. 513 del 1977, per regolare il canone sociale dovuto per il predetto alloggio. Tale normativa delinea un sistema sul quale non incidono gli apporti regolatori della legge n. 392 del 1978, salvo che non ricorra l'ipotesi di volontaria applicazione della normativa generale che (ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 513 del 1977) consente allo stesso assegnatario, sottoposto a revoca per indebita cessione dell'alloggio o per eccedenza reddituale, di chiedere la trasformazione del rapporto con applicazione delle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha stabilito che, essendo in vigore la disciplina regionale atta a regolare esaustivamente il rapporto di assegnazione dell'alloggio, sussisteva il potere dell'I.A.C.P. di determinare in concreto i canoni sociali dovuti, sulla base di specifici parametri della legge regionale, ponderati, periodicamente, con l'accertamento dei redditi dell'assegnatario).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 21, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 22, Legge Reg. Veneto 12/12/1984 num. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)