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Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 15/04/1999 (Rv. 525418 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Avvenuta produzione di copia della sentenza di primo grado, risultante ex art. 74 disp. att.cod.proc.civ. - Mancato successivo reperimento della copia suddetta - Pronuncia di improcedibilità - Ammissibilità - Esclusione - Nuove ricerche in cancelleria - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525418-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado, come risulta dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp.att. cod.proc.civ., il giudice d'appello che non può dichiarare l'improcedibilità del gravame, a norma dell'art. 348, ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)