Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 15/04/1999 (Rv. 525418 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Avvenuta produzione di copia della sentenza di primo grado, risultante ex art. 74 disp. att.cod.proc.civ. - Mancato successivo reperimento della copia suddetta - Pronuncia di improcedibilità - Ammissibilità - Esclusione - Nuove ricerche in cancelleria - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado, come risulta dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp.att. cod.proc.civ., il giudice d'appello che non può dichiarare l'improcedibilità del gravame, a norma dell'art. 348, ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)