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Sez. 1, Sentenza n. 11440 del 19/11/1993 (Rv. 484401 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante | Fascicolo regolarmente presentato dall'appellante - Mancato riferimento in occasione della rimessione della causa al collegio - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484401-01

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante

La sanzione processuale di improcedibilità dell'appello, prescritta dall'art. 348, comma secondo, cod. proc. civ., nel caso in cui l'appellante, dopo essersi costituito, non presenti il proprio fascicolo alla prima udienza, non è estensibile alla diversa ipotesi del fascicolo regolarmente presentato ma non più rinvenuto nell'incarto processuale in occasione della rimessione della causa al collegio. In tale situazione, se esiste l'attestazione del cancelliere circa l'avvenuto ritiro del fascicolo, il giudice deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione; ove invece, quell'attestazione manchi e la controparte non fornisca la prova rigorosa e precisa dell'avvenuto ritiro del fascicolo, malgrado la mancanza dell'annotazione, il giudice dell'appello, qualora gli atti in suo possesso non gli consentano di controllare la tempestivita e ritualità dell'impugnazione e l'esame del merito, deve disporre le opportune ricerche da parte del cancelliere, ed in caso di insuccesso di esse, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)