Sez. 1, Sentenza n. 619 del 23/01/1998 (Rv. 511850 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Avvenuta produzione di copia della sentenza di primo grado, risultante ex art. 74 disp. att. cod. proc. civ. - Mancato successivo reperimento della copia suddetta - Pronuncia di improcedibilità - Ammissibilità - Esclusione - Nuove ricerche in cancelleria - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado, come risulta dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., il giudice d'appello che non rinvenga la stessa, in mancanza della la prova di un successivo ritiro, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame, a norma dell'art 348, ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento (nella specie il S.C. ha pronunziato avendo riguardo al testo precedente dell'art. 348 cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)