Sez. 6, Sentenza n. 21019 del 02/05/2005 Cc. (dep. 06/06/2005) Rv. 231346 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - custodia cautelare all'estero | Termini massimi di fase - Art. 722 cod. proc. pen. - Sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale - Fasi esaurite - Inapplicabilità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - custodia cautelare all'estero
La sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale, che ha esteso ai termini di fase la disciplina dettata dall'art. 722 cod. proc. pen. in tema di custodia cautelare all'estero, si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi con tale espressione ogni evento cui l'ordinamento collega la fine di una fase processuale, con la conseguenza che non è applicabile "ora per allora" ai rapporti processuali per i quali si sia esaurita la fase delle indagini preliminari con il rinvio a giudizio prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)