Sez. 6, Sentenza n. 11059 del 05/02/2008 Cc. (dep. 11/03/2008) Rv. 239642 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO | Misure cautelari - Durata - Termini massimi di fase - Effetti della sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale - Fasi esaurite - Inapplicabilità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO
In applicazione del principio di autonomia dei termini di custodia cautelare fissati per le singole fasi del procedimento, la sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale, che ha esteso ai termini di fase la disciplina dettata dall'art. 722 cod. proc. pen. in tema di custodia cautelare all'estero, non produce i suoi effetti "ora per allora" sui rapporti processuali cautelari per i quali la fase delle indagini preliminari si sia esaurita con il rinvio a giudizio prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha osservato che la fase delle indagini preliminari era stata già superata con la richiesta di rinvio a giudizio del 21 luglio 2004, mentre la su citata sentenza della Corte Costituzionale aveva efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, coincidente con il deposito avvenuto il 21 luglio 2004, ed i suoi effetti, pertanto, non potevano retroagire ad epoca anteriore al 22 luglio 2004).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)