Sez. U, Sentenza n. 836 del 11/02/1982 (Rv. 418662 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - RINVIO PER LA NOMINA DEGLI ARBITRI ED IL PROCEDIMENTO ARBITRALE AD UN REGOLAMENTO PREDISPOSTO DA TERZI - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONDIZIONI.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - RINVIO PER LA NOMINA DEGLI ARBITRI ED IL PROCEDIMENTO ARBITRALE AD UN REGOLAMENTO PREDISPOSTO DA TERZI - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONDIZIONI.*
Sulla validità ed operatività di una clausola compromissoria (nella specie, per arbitrato estero) non incide la circostanza che essa rinvii, per la nomina degli arbitri ed il procedimento arbitrale ad un regolamento predisposto da terzi, ove questo sia già esistente, o dovrà necessariamente venire ad esistenza, ed inoltre consenta a ciascuna delle parti la scelta di un proprio arbitro (nella specie, regolamento del collegio arbitrale della camera di commercio di praga), atteso che, in tale situazione, gli elementi essenziali del compromesso risultano con certezza determinati o determinabili in forza del predetto rinvio, e resta soddisfatta l'esigenza di assicurare a ciascuna delle parti la cooperazione nella composizione del collegio arbitrale. (V 1842/78, mass n 391231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)