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Sez. 4, Sentenza n. 2160 del 29/01/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207794 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Pene accessorie e misure di sicurezza - Esclusione - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente - Applicabilità - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207794-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., sollevata con riferimento al canone di ragionevolezza contenuto nell'art.3 Cost., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie -come la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 223 cod. strad.-, pur meno afflittive delle inapplicabili pene accessorie e delle misure di sicurezza, in considerazione della distinzione delle finalità dell'ordine amministrativo e di quello penale, ancorché ne sia previsto eccezionalmente la sovrapposizione per ragioni di economia procedurale con il conseguente cumulo delle rispettive sanzioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)