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Sez. 4, Sentenza n. 6437 del 12/05/1995 Ud. (dep. 02/06/1995) Rv. 201898 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Sospensione della patente di guida - Sanzione amministrativa accessoria - Natura - Applicabilità con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201898-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

La sospensione della patente di guida, per la sua natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale dall'art. 222 D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285, deve essere applicata dal giudice anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sfuggendo essa al divieto sancito dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che concerne l'applicazione con la citata sentenza delle sole pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla confisca di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)