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Sez. L, Sentenza n. 5232 del 03/04/2003 (Rv. 561813 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione integrativa da fondo aziendale - Disciplina legale prevista per la pensione supplementare - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561813-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di previdenza integrativa, la pensione prevista da un fondo aziendale è un istituto del tutto diverso dalla pensione supplementare, riconosciuta, a norma dell'art. 5 della legge n. 1338 del 1962, a favore del soggetto beneficiario di una pensione a carico di un trattamento previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria che disponga presso quest'ultima di contributi non sufficienti per una pensione autonoma. Pertanto, la disciplina di fonte legale prevista per detta pensione supplementare non è applicabile alla prima, per la quale deve farsi invece riferimento alla disciplina negoziale(Fattispecie in tema di pensione integrativa corrisposta dal PREMUNGAS - Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas).

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)