Sez. L, Sentenza n. 13443 del 02/12/1999 (Rv. 531770 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione supplementare - Integrazione al minimo - Inapplicabilità - Relativa pensione di reversibilità - Computabilità dell'integrazione al minimo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Alla pensione supplementare, riconosciuta a norma dell'art. 5, legge n. 1338 del 1962, a favore del soggetto beneficiario di una pensione a carico di un trattamento previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria che disponga presso quest'ultima di contributi non sufficienti per una pensione autonoma, non si applica l'istituto dell'integrazione al minimo e quindi rispetto alla stessa non rileva la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 22, legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede la computabilità dell'integrazione al minimo nel calcolo della pensione di reversibilità (Corte cost. n. 495 del 1993).
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)