Sez. L, Sentenza n. 3569 del 23/02/2004 (Rv. 570409 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Diritto alla pensione supplementare previsto dall'art. 5 legge 1338 del 1962 - Conseguibilità solo in capo ai pensionati da lavoro dipendente - Lavoratori autonomi - Utilizzabilità dei contributi accreditati in altre gestioni - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
Ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi, poiché i trattamenti di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi operano con esclusivo riguardo all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, obbligatoria per tutti i suddetti lavoratori. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, ove assicurati presso l'Inps, qualora abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione all'interno di una gestione, potranno utilizzare gli eventuali contributi accreditati in altre gestioni al solo fine di ottenere supplementi di pensione.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)