Sez. L, Sentenza n. 355 del 09/01/2013 (Rv. 624834 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cessazione anticipata del rapporto di incarico dirigenziale per decorso di termine previsto da norma di legge - Illegittimità costituzionale sopravvenuta della detta disposizione - Risarcimento del danno - Spettanza - Dalla cessazione del rapporto - Esclusione - Dalla data della sentenza costituzionale - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
La retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda l'antigiuridicità delle norme investite, non più applicabili, neanche ai rapporti pregressi, non ancora "esauriti", ma non consente di configurare retroattivamente, quanto fittiziamente, la "colpa" del soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia "conformato" il proprio comportamento alle norme, solo successivamente, investite da quella declaratoria. Ne deriva che, in caso di illegittima risoluzione anticipata di incarico dirigenziale disposta ai sensi dell'art. 2 comma 161 del d.l. 262 del 2006 (poi dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2010), spetta al dirigente il risarcimento del danno derivato dall'anticipata risoluzione del rapporto, ma tale danno, considerato che nella fattispecie la colpa dell'agente è elemento essenziale dell'illecito, è risarcibile solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e non dalla data di cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 161 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)