Sez. L, Ordinanza n. 23372 del 16/08/2025 (Rv. 676155-02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Presupposti - Lesione oggettiva degli interessi sindacali - Sufficienza - Condotta posta in essere da una P.A. in attuazione di normativa di sospetta incostituzionalità - Obbligo, per la P.A., di conformarsi alla normativa vigente - Persistenza dell'interesse sindacale al momento di adozione della pronuncia giudiziale - Valutazione - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Sebbene per la configurabilità della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. n. 300 del 1970 sia sufficiente un comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, ove si denunci l'antisindacalità di un comportamento posto in essere da una P.A., asseritamente discendente dall'attuazione di una legge di sospetta illegittimità costituzionale, si deve tener conto che essa non può non conformarsi alla normativa vigente ex artt. 97 e 136 Cost. e che, per l'accoglimento della domanda ai sensi del citato art. 28, deve potersi riconoscere, al momento di adozione della relativa pronuncia giudiziale - e quindi all'esito dell'ipotetico accoglimento della questione di legittimità costituzionale - la persistenza di un interesse sindacale attuale a rimuovere gli effetti pregressi o inibire comportamenti futuri.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)