Sez. 3, Sentenza n. 4195 del 11/12/1974 (Rv. 372859 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale ha effetto retroattivo, nel senso che la disposizione illegittima non puo piu essere applicata ne come norma per la disciplina dei rapporti ancora in corso o da costituire, ne come regola di giudizio dei rapporti passati, rispetto ai quali sia ancora necessario e possibile formulare un giudizio. Tuttavia la circostanza che quella disposizione abbia di fatto vissuto nell'ordinamento comporta che essa possa avere prodotto effetti ormai irreversibili: o perche incidenti su rapporti compiutamente esauriti, o per la Mancanza o l'inutilizzabilita di strumenti idonei a rimetterli in discussione o per l'impossibilita giuridica o logica di valutare diversamente, a posteriori, comportamenti che devono essere qualificati alla stregua della situazione esistente al momento in cui si verificano. Pertanto, il giudizio circa gli effetti di una pronunzia d'illegittimita deve essere emesso in relazione alle peculiari caratteristiche della fattispecie da decidere, tenuto conto della natura e della portata del precetto costituzionale violato e del tipo di rapporto che viene in questione. (V 1181'70, mass n 346792).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)