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Sez. 3, Sentenza n. 5579 del 25/10/1982 (Rv. 423321 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SUCCESSIVA DELLA NORMA NELLA QUALE LA CONDOTTA DEL CONTRAENTE TROVA GIUSTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ DELLA COLPA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423321-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SUCCESSIVA DELLA NORMA NELLA QUALE LA CONDOTTA DEL CONTRAENTE TROVA GIUSTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ DELLA COLPA - ESCLUSIONE.*

Seppure la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo, nel senso che la disposizione illegittima non può essere applicata né come norma per la disciplina dei rapporti ancora in corso o da costituire, né come regola di giudizio dei rapporti passati, tuttavia la circostanza che quella disposizione abbia di fatto vissuto nell'ordinamento comporta che essa possa aver prodotto effetti irreversibili o perché incidenti su rapporti compiutamente esauriti, o per la Mancanza o l'inutilizzabilità di strumenti idonei a rimetterli in discussione, o per l'impossibilità giuridica o logica di valutare diversamente, a posteriori, comportamenti che devono essere valutati alla stregua della situazione esistente al momento in cui si verificano. Pertanto, ove la condotta di un contraente trovi giustificazione in una norma, la successiva dichiarazione di incostituzionalità di questa, sebbene oggettivamente comporti l'illegittimità di tale condotta, non importa la sussistenza di un imputabile inadempimento in quanto deve escludersi la configurabilità della colpa in considerazione della conformità di quella condotta ad una ancora legittima disposizione di legge. (Conf 4195/74, mass n 372859).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)