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Sez. 5, Sentenza n. 10769 del 21/02/2008 Ud. (dep. 10/03/2008) Rv. 239483 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Furto di energia elettrica - Contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. per manomissione del contatore - Accertamento dell'inesistenza della manomissione - Applicazione da parte della Corte di appello della medesima aggravante per l'uso di mezzo fraudolento - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239483-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante "sub specie" di uso di mezzo fraudolento poiché si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata. Ne consegue che il giudice d'appello, investito del gravame è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo avere escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604, comma secondo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)