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Sez. 5, Sentenza n. 44228 del 15/10/2001 Ud. (dep. 10/12/2001) Rv. 220290 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - CIRCOSTANZE | Difetto di contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale - Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti - Esclusione dell'aggravante irritualmente ritenuta - Rideterminazione della pena da parte del giudice d'appello.
Stato
decisa il 2001-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220290-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - CIRCOSTANZE

L'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di "fatto diversamente circostanziato", ai sensi dell'art. 521 comma 1 cod. proc. pen., rispetto al quale il giudice d'appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen.(nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)