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Sez. 2, Sentenza n. 6690 del 23/05/2000 (Rv. 536796 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE | Risoluzione del contratto per inadempimento - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità - Accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536796-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)