Sez. 2, Sentenza n. 7052 del 05/07/1990 (Rv. 468112 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DI UNO SPECIFICO PREGIUDIZIO PATRIMONIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DI UNO SPECIFICO PREGIUDIZIO PATRIMONIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché per la pronuncia di condanna generica al risarcimento è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che dovrà poi essere determinato ed eventualmente anche escluso dal giudice della liquidazione, la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente. (Conf 1092/86, mass n 444595).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)