Sez. 3, Sentenza n. 5817 del 19/04/2001 (Rv. 546101 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE | Risoluzione del contratto per inadempimento - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità - Accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE
Ai fini della condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente l'esistenza potenziale dello stesso, che dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)