Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7545 del 31/03/2011 (Rv. 617510 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice - Interesse diretto nella causa - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Assenza di un interesse diretto nella causa - Mero motivo di ricusazione - Omessa proposizione della relativa istanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, cod. proc. civ. determina la nullità del provvedimento emesso solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del procedimento; mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'obbligo di astensione assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)