Sez. 1, Sentenza n. 13881 del 06/07/2015 (Rv. 635828 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Autorizzazione ad agire in giudizio rilasciata ex art. 25 legge fall. - Obbligo di astensione nel giudizio autorizzato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
L'autorizzazione ad agire in giudizio rilasciata al curatore dal giudice delegato ai sensi dell'art. 25 legge fall. non ha portata decisoria, non spiegando effetti sostanziali in materia di diritti soggettivi, ma costituisce espressione dei poteri ordinatori ed amministrativi spettanti agli organi fallimentari, il cui esercizio, ancorché comporti la manifestazione di un'opinione in ordine alla fondatezza dell'azione, non rappresenta un condizionamento che imponga al giudice delegato di astenersi dalla cognizione della medesima domanda ex art. art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma è semmai riconducibile al secondo comma della medesima disposizione, quale valutazione discrezionale del capo dell'ufficio in ordine alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza, la cui sopravvenienza non si riflette sulla validità degli atti già compiuti dal magistrato autorizzato ad astenersi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)