diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2559 del 17/04/1985 (Rv. 440372 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440372-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La prestazione, da parte del dipendente, di attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di malattia, pur non essendo in linea generale vietata in modo assoluto, concreta, tuttavia, un inadempimento degli obblighi imposti al lavoratore - e in particolare del dovere di fedeltà, inteso in senso ampio e comprensivo non soltanto delle specifiche previsioni di cui all'art. 2105 cod. civ. ma anche degli obblighi non codificati conseguenti al generale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.) - allorché evidenzi la simulazione dell'infermità o concreti una violazione del divieto di concorrenza ovvero comprometta la guarigione del lavoratore per inosservanza del dovere di porre in atto le cautele necessarie ad un rapido recupero delle proprie energie fisiche. (V 584/81, mass n 411070; (V 2244/76, mass n 381046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)