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Sez. L, Sentenza n. 2244 del 16/06/1976 (Rv. 381046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - PRESTAZIONE DEL LAVORO A FAVORE DI TERZI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - PRESTAZIONE DEL LAVORO A FAVORE DI TERZI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Non sussiste, a carico del dipendente, un divieto assoluto di prestare attivita lavorativa a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Tale attivita, infatti, all'infuori delle ipotesi in cui valga ad evidenziare la simulazione dell'infermita ovvero importi una violazione del divieto di concorrenza, ovvero, ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, comporti la inosservanza del dovere di osservare le cautele necessarie ad un rapido recupero delle proprie energie psicofisiche, non costituisce, di per se, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera ed in particolare, del dovere di fedelta. (nella specie la SC, enunciando il principio di cui in massima, ha annullato per vizio di motivazione una sentenza la quale aveva ravvisato nell'attivita lavorativa svolta dal prestatore d'opera a favore di terzi durante l'assenza per malattia una giusta causa di licenziamento in tronco, senza esaminare, in riferimento alla natura ed all'entita di tali prestazioni lavorative, se queste avevano compromesso la guarigione del dipendente o, comunque, avevano sostanziato un illecito disciplinare cosi rilevante da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)