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Sez. L, Sentenza n. 584 del 26/01/1981 (Rv. 411070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - MALATTIA DEL LAVORATORE - PRESTAZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE IL PERIODO RELATIVO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - MALATTIA DEL LAVORATORE - PRESTAZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE IL PERIODO RELATIVO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*

La prestazione, da parte del dipendente, di attivita lavorativa a favore di terzi durante il periodo di malattia - pur non essendo in linea generale vietata in modo assoluto - concreta, tuttavia, un adempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera, e in particolare del dovere di fedelta, qualora evidenzi la simulazione dell'infermita o concreti una violazione del divieto di concorrenza oppure (come nella specie, in cui e stata ritenuta giusta causa di licenziamento) comprometta la guarigione del lavoratore per inosservanza, da parte del medesimo, del dovere di porre in atto le cautele necessarie ad un rapido recupero delle proprie energie fisiche. (V 2244/76, mass n 381046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)