Sez. 2, Sentenza n. 11087 del 24/08/2000 (Rv. 539740 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Accertamento tecnico preventivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - "Dies ad quem" - Data del deposito della relazione del consulente.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi; pertanto la notifica del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del Tribunale determinano, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)