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Sez. 2, Sentenza n. 11087 del 24/08/2000 (Rv. 539740 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Accertamento tecnico preventivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - "Dies ad quem" - Data del deposito della relazione del consulente.
Stato
decisa il 2000-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539740-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi; pertanto la notifica del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del Tribunale determinano, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)