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Sez. 1, Sentenza n. 3045 del 16/03/2000 (Rv. 534816 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Accertamento tecnico preventivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - "Dies ad quem" - Data del deposito della relazione del consulente.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534816-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal titolare di un diritto soggettivo nei confronti del soggetto tenuto al rispetto di tale diritto determina l'interruzione della prescrizione fino alla data di deposito della relazione del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)