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Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 29/03/1994 (Rv. 485986 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Citazione o domanda giudiziale | Accertamento tecnico preventivo - Idoneità - Durata.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485986-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Citazione o domanda giudiziale

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notifica del relativo ricorso e pedissequo decreto del presidente del tribunale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che dura fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è domandato nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)