Sez. 6, Sentenza n. 31472 del 09/06/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229311 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Reato di pericolo astratto - Quantità e qualità della coltivazione - Irrilevanza - Accertamento - Criteri - Indicazione.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da esse estraibile, assumendo tali elementi rilievo solo ai fini della gravità del reato (Nel caso di specie, si trattava di circa 350 piante di cannabis indica e la Corte, per la configurabilità del reato previsto dall'art. 73 comma quinto d.P.R. 309/1990 la Corte, ha escluso ogni rilievo al limite massimo di principio attivo, fissato dal reg. CE 2860/2000 nello 0, 2% di tetraidrocannabinolo, ritenendo che la cospicua quantità di piante coltivate escludesse qualsiasi dubbio sulla efficacia drogante da esse estraibile).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)