Sez. 4, Sentenza n. 9984 del 06/07/2000 Ud. (dep. 22/09/2000) Rv. 217258 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Illiceità penale - Sussistenza - Destinazione ad uso personale - Irrilevanza - Accertamento in concreto della inoffensività della condotta - Conseguenze - Non punibilità - Condizioni.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato, anche se non finalizzata allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 360 del 1995, difetta, nella coltivazione, quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in considerazione dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990; la punibilità della suddetta attività può pertanto escludersi nelle sole ipotesi in cui, oltre alla non destinazione all'uso di terzi, si accerti altresì in concreto l'inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ad esempio, quando si tratti di una sola pianta da cui possa estrarsi un quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente. (Nella specie, la S.C, in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva pronunciato sentenza di condanna nonostante la non destinazione ad uso di terzi, avendo ravvisato in concreto l'offensività della condotta in relazione alle dimensioni della piantagione).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)