Sez. 6, Sentenza n. 40362 del 11/10/2007 Ud. (dep. 31/10/2007) Rv. 237915 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione di tipo domestico - Estraneità alla nozione di detenzione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti - che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica - ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione della detenzione, sicchè occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana destinate ad adornare l'interno di vasetti di vetro che, riempiti di paraffina e muniti di stoppino, venivano messi in commercio come lumini).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 27, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 28 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 com. 1 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)