Sez. L, Sentenza n. 14144 del 16/12/1999 (Rv. 532268 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Completa eliminazione del contrasto fra le parti - Necessità - Persistenza dell'interesse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia sulla spettanza delle agevolazioni contributive in relazione alla natura dell'attività imprenditoriale esercitata.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere, preclusiva della pronunzia giudiziale, si verifica solo allorché, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti in causa, facendo venir meno la necessità della decisione, sicché essa non ricorre allorché persista l'interesse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato (nella specie, la sentenza di merito aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere - in una controversia concernente la spettanza di agevolazioni contributive in relazione alla natura dell'attività imprenditoriale esercitata - sulla base del provvedimento di riclassificazione dell'impresa intervenuto in corso di causa; la S.C., nel cassare tale decisione su ricorso dell'impresa, ha ritenuto evidente la sussistenza dell'interesse di quest'ultima di ottenere una pronuncia dichiarativa che definisse la questione della spettanza o meno delle agevolazioni per il periodo in contestazione, sì da non essere continuamente esposta al rischio di azioni dell'istituto previdenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)