Sez. L, Sentenza n. 11820 del 05/08/2003 (Rv. 565661 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Relativa pronuncia - Condizioni - Mera esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento cautelare - Sufficienza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
L'esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento cautelare di per sè non comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia che definisca il giudizio nel merito, perché esse, stante la natura provvisoria di detto provvedimento, destinato ad essere assorbito nella decisione finale, hanno certamente interesse alla pronuncia definitiva che riconosca o neghi il diritto azionato con efficacia di giudicato, a meno che non vi sia stato un implicito o esplicito riconoscimento della pretesa avversaria; ne consegue che in tale ipotesi il giudizio di merito deve essere proseguito senza che possa farsi luogo a pronuncia di cessazione della materia del contendere la quale presuppone il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)