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Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 22/03/2002 (Rv. 553202 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Condizioni - Limiti - Mera esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento del giudice non definito del giudizio - Insufficienza.
Stato
decisa il 2002-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553202-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio (nella specie, provvedimento cautelare in materia di riduzione a misura e a distanza di legge di una siepe di conifere), qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)