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Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 30/07/2001 (Rv. 548609 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Impugnabilità per cassazione - Motivi del ricorso - Limiti.
Stato
decisa il 2001-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548609-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

La decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del D.L. CPS 13 settembre 146 n. 233 e per violazione di legge, a norma dell'art. 111 Cost., secondo e terzo comma. Il vizio di violazione di legge, mentre comprende, oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare, anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale, non si estende al difetto di motivazione ed, in particolare, non consente il sindacato sulla motivazione che, per essere esercitato, richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione. Esso consente solo il sindacato che consiste nel porre a raffronto gli elementi di fatto risultanti dalla decisone impugnata e la valutazione che il giudice dichiara di averne fatto ed, inoltre, la connessione logica tra le diverse affermazioni in cui si articola la motivazione, salvo il caso di mancanza totale della motivazione con conseguente violazione dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)