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Sez. 2, Sentenza n. 1251 del 18/02/1983 (Rv. 426036 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426036-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel giudizio di reintegrazione nel possesso la legittimazione passiva va determinata in relazione al momento della proposizione della domanda e pertanto permane anche se successivamente lo stesso spogliatore non sia più in grado di operare la riduzione in pristino, atteso che la pronuncia sull'illegittimità dello spoglio mantiene la sua utilità quanto meno al fine accessorio e conseguenziale di legittimare il risarcimento dei danni dello spogliato. (Conf 1996/80, mass n 405626; (Conf 2635/75, mass n 376594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)