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Sez. L, Sentenza n. 335 del 27/01/1975 (Rv. 373568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA ALLA IMPIEGATIZIA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - MANCANZA - PATTUIZIONE COLLETTIVA DELL'AUTOMATICO FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA ALLA IMPIEGATIZIA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - MANCANZA - PATTUIZIONE COLLETTIVA DELL'AUTOMATICO FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - NULLITA.*

Il passaggio del dipendente da una categoria professionale ad un'altra, e in particolare dalla categoria operaia a quella impiegatizia, ricollegandosi ad un normale fenomeno evolutivo delle mansioni del lavoratore subordinato, non e di per se idoneo a dimostrare l'Estinzione del preesistente rapporto, la quale si verifica solo quando il detto passaggio dipenda da circostanze obbiettive che abbiano imposto alle parti di estinguere il rapporto in corso e di costituire, attraverso un accordo novativo, un rapporto del tutto distinto ed autonomo. E, pertanto, nulla, perche in contrasto con il principio dell'infrazionabilita dell'anzianita di cui all'art 2120 cod civ, la norma di un contratto collettivo (nella specie, accordo aziendale), che preveda, nell'ipotesi di passaggio di categoria, l'automatico frazionamento del rapporto di lavoro, anche in Mancanza delle suddette circostanze obbiettive. (Conf 1855/73, mass n 364874; 1476/73, mass n 364222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)