Sez. L, Sentenza n. 10574 del 05/11/1990 (Rv. 469598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. IN RELAZIONE AL PASSAGGIO DI UN LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. IN RELAZIONE AL PASSAGGIO DI UN LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, concernente l'art. 1, parte speciale, sez. A, del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che tale clausola, in relazione al passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia, sancisse il frazionamento di un rapporto di lavoro ontologicamente unico e fosse perciò nulla per contrasto con le norme inderogabili degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., respingendo, di conseguenza, la pretesa dei lavoratori al trattamento, secondo la previsione della clausola predetta, relativo al periodo di servizio operaio). (V 830/90, mass n 465179; (V 1581/86, mass n 444955; (V 5746/82, mass n 423479; (V 335/75, mass n 373568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)