Sez. 3, Sentenza n. 14810 del 15/11/2000 (Rv. 541716 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sentenza penale istruttoria di non doversi procedere perché il fatto imputato ad un medico non sussiste - Efficacia preclusiva del giudizio disciplinare nei confronti del medesimo soggetto per il medesimo fatto - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
La sentenza istruttoria di non doversi procedere nei confronti di un Medico - nella specie imputato della prescrizione abusiva di sostanze psicotrope a pazienti tossicodipendenti - emessa dal giudice penale perché il fatto non sussiste, non preclude il procedimento disciplinare a carico del medesimo soggetto ai sensi dell' art. 653 cod. proc. pen. perché secondo questa norma la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto o perché l' imputato non lo ha commesso ha efficacia preclusiva di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità soltanto se pronunciata a seguito di dibattimento, e tale norma processuale prevale sulla generica formulazione dell' art. 44 d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 - norma peraltro di natura regolamentare - che esclude il procedimento disciplinare, per il medesimo fatto, a carico del sanitario prosciolto in sede penale per non aver commesso il fatto o per insussistenza di esso, senza distinguere tra sentenza istruttoria e dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)