Sez. 3, Sentenza n. 5885 del 09/05/2000 (Rv. 536315 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare - Disciplina ex art. 653 cod. proc. pen. - Sentenza di assoluzione ex art. 530 comma secondo cod. proc. pen. - Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare - Esclusione.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare (nella specie, relativo agli esercenti le professioni sanitarie), l'art. 653 cod. proc. pen., prevedente che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel procedimento penale quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, attiene soltanto alle ipotesi di accertamento positivo dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione di esso da parte dell'imputato, con la conseguenza che la suddetta efficacia non sussiste nella diversa ipotesi assolutoria regolamentata dal secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. e concernente i casi in cui manchi, ovvero sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista o l'imputato lo abbia commesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 530, Cod. Proc. Pen. art. 653, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)