Sez. 1, Sentenza n. 18079 del 25/07/2013 (Rv. 627405 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | In genere.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
In tema di contratti bancari, la previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117, comma terzo, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere interpretata alla luce dell'art. 127, comma secondo, del citato decreto (nel testo "ratione temporis" applicabile) secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dal cliente, sicché, qualora questi prospetti la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, è ammissibile la deduzione dell'interrogatorio formale ai fini della prova dell'accordo dissimulato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)