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Sez. 3, Sentenza n. 19435 del 15/07/2008 (Rv. 604685 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Prova testimoniale e presuntiva - Inammissibilità - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604685-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

In tema di prova della simulazione tra le parti la legge, mentre vieta (tranne determinati casi) la prova per testimoni e per presunzioni, non vieta, invece, l'interrogatorio formale che abbia per oggetto negozi per i quali non sia richiesto l'atto scritto "ad substantiam". Infatti, le limitazioni poste - nei rapporti anzidetti - dal secondo comma dell'art 1417 cod. civ. riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (ai sensi dell'art. 2729, comma secondo, cod.civ.), quella per presunzioni e non anche il suddetto mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, attesi il carattere di piena prova legale della confessione e l'inesistenza, per questa, di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensì a ricercare la verità reale contro quella formale risultante dall'atto scritto. Peraltro, attraverso le risposte date dall'interessato in sede di interrogatorio formale, può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, nel caso in cui le risposte siano tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)