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Sez. L, Sentenza n. 33 del 05/01/1993 (Rv. 480152 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Compensi e quote di carovita - Ricevimento in buona fede di somme indebite - Principio dell'irripetibilità per i dipendenti pubblici - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 1993-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480152-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

Il principio dell'irrepetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede dal dipendente pubblico a titolo di retribuzione è applicabile anche con riguardo a compensi (nella specie, quote di carovita) indebitamente percepiti da medici convenzionati con una U.S.L. - sebbene il rapporto di tali lavoratori (cui è estranea la tutela ex art. 36, primo comma, Cost.) sia di parasubordinazione - sempreché, peraltro, la ripetizione di tali compensi risulti idonea (in rapporto non al solo trattamento erogato dall'U.S.L. ma ai ricavi della complessiva attività professionale dei sanitari) a compromettere le esigenze di vita dei medici predetti, avendo carattere subordinato (rispetto all'accertamento di tale presupposto) l'indagine sul requisito (pure necessario) della buona fede dell'"accipiens".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)