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Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006 (Rv. 587361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Ambito di operatività dell'art. 2087 cod. civ. - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Il disposto dell'art. 2087 cod. civ. - avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore - abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come evidenziato anche dalla sentenza n. 399 del 1996 della Corte costituzionale, secondo la quale la salute è da riguardarsi come "un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona" ed il cui presidio attiene alla "generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro, che non pongano a rischio questo suo bene esenziale". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale, a seguito di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, era stato accertato che la società datrice di lavoro aveva violato il suddetto art. 2087 cod. civ. essendo emerso dalle risultanze istruttorie acquisite che il dipendente aveva lavorato in locali sforniti di opportuna aerazione e di impianti di aspirazione, mentre presidi atti ad impedire l'inalazione di sostanze nocive, quali filtri assoluti e realizzazione di una zona separata con impianto di elettroaspirazione, erano stati installati solo in epoca successiva a quella in cui il lavoratore - che aveva già contratto la malattia professionale - era stato adibito a diverse mansioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)