Sez. L, Sentenza n. 4721 del 09/05/1998 (Rv. 515299 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale - Condizioni - Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. per eventi lesivi eccedenti la copertura assicurativa - Adozione di tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato - Obbligo del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. (Nella specie la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno degli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, sulla base del rilievo che il lavoratore non si era ammalato di asbestosi e che il datore di lavoro non aveva violato la specifica disciplina antinfortunistica - ex art. 21 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 - che all'epoca del rapporto imponeva al datore di lavoro di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)