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Sez. L, Sentenza n. 9328 del 09/11/1994 (Rv. 488480 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Fruizione delle cure termali in periodo feriale - Ammissibilità - Motivazione della prescrizione dei medici abilitati - Rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento economico di malattia - Sostituzione con l'autorizzazione impegnativa delle U.S.L. rilasciata senza motivazione in ordine alla terapia prescritta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488480-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In relazione alla disciplina dell'art. 13 della legge n. 638 del 1983, le cure termali possono e devono essere fruite anche in periodo feriale, quando non sussista l'indifferibilità della prestazione in forma terapeutica, o quando non si determini una compromissione dell'effettiva realizzazione delle finalità delle ferie o quando siano stati già utilizzati i quindici giorni accordati dal comma quarto dell'art. 13 cit.; in ogni caso non si può prescindere, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento economico di malattia, dalla motivata prescrizione dei medici abilitati dalla legge, che non può essere sostituita dall'autorizzazione-impegnativa rilasciata dalle unità sanitarie competenti senza alcuna motivazione in ordine alla terapia prescritta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)