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Sez. L, Sentenza n. 9340 del 06/09/1993 (Rv. 483666 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Assenza dal lavoro per cure termali - Trattamento economico di malattia - Presupposti - Autorizzazione della struttura sanitaria pubblica - Insufficienza.
Stato
decisa il 1993-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483666-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia

Il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 13 della legge n. 638 del 1983, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, presuppone che queste siano state motivatamente prescritte per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative; a tal fine, l'attestazione della necessità terapeutica non può ritenersi implicitamente fornita dalla autorizzazione della struttura sanitaria pubblica (nella specie, U.S.L.) ad effettuare le cure in un determinato stabilimento termale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)